Art. 26-ter del Codice della Nautica: Avvocato Pasino, “dubbi sulla nuova stretta per le imbarcazioni con bandiera estera”


L'analisi dello Studio Zunarelli di Bologna sul nuovo Codice della nautica da diporto, in particolare sulla stretta sulle unità da diporto con bandiera estera

L’introduzione dell’articolo 26-ter nel D.Lgs. 171/2005, prevista dalla legge 7 maggio 2026 n. 70, sta sollevando forti perplessità nel settore del diporto nautico.

A evidenziarle è l’avvocato Alberto Pasino dello Studio Zunarelli, che sottolinea come la norma, pur essendo rubricata “Prevenzione dei danni ambientali”, abbia in realtà l’obiettivo dichiarato di contrastare il fenomeno del “re-flagging”, ovvero il trasferimento delle imbarcazioni verso registri esteri.

La disposizione riguarda le unità da diporto fino a 24 metri con bandiera estera, di proprietà di cittadini italiani o di società con sede in Italia, che navigano o sostano nelle acque italiane. In questi casi, l’imbarcazione dovrà dimostrare la propria idoneità alla navigazione attraverso le certificazioni previste dallo Stato di bandiera oppure, in mancanza, tramite una visita presso un organismo tecnico notificato, con rilascio di un’attestazione valida cinque anni.

Secondo Pasino, emergono però diversi profili critici. Il primo riguarda il diritto europeo: la Direttiva 2013/53/UE stabilisce infatti che la marcatura CE abbia lo stesso valore certificatorio in tutti gli Stati membri, garantendo sicurezza, tutela ambientale e protezione del consumatore. Gli Stati membri possono limitare, in determinate acque, la navigazione delle unità dotate di marcatura CE solo per esigenze di protezione ambientale e purché ciò sua giustificato e proporzionato. Tuttavia, è dubbio che tale proporzionalità sussista: esistono già controlli esercitati dalle Capitanerie di Porto sulla sicurezza della navigazione, mentre l’art. 26-ter introduce un obbligo preventivo generalizzato che potrebbe aumentare costi e burocrazia senza reali benefici.

La disposizione inoltre, non applicandosi a tutte le imbarcazioni di bandiera estera, ma solo a quelle di proprietà di residenti o società italiane, rischia di tradursi in una discriminazione indiretta, violando il principio generale di non discriminazione sancito dal TFUE.

Infine, anche il diritto internazionale del mare pone interrogativi: la Corte di Giustizia UE ha ribadito che spetta allo Stato di bandiera adottare le misure necessarie a garantire la navigabilità delle navi iscritte nei suoi registri e che lo Stato di approdo non può pretendere certificazioni diverse da quelle già rilasciate dallo Stato di bandiera.

Se queste criticità fossero confermate, la norma potrebbe esporsi anche a dubbi di legittimità costituzionale, oltre a creare un ulteriore aggravio per un settore strategico come quello della nautica da diporto.

Photo Credit: Confindustria Nautica

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