Bonus grandi navi per i lavoratori di Venezia: fino al 30 novembre per le domande


Dal 1° agosto 2021 fu imposto il divieto per le grandi navi di raggiungere Venezia attraverso il Bacino di San Marco, il canale di San Marco e il canale della Giudecca, con possibilità alternativa di approdo a Marghera. Il Decreto Legge 103 2021 ha previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro e una indennità onnicomprensiva, una tantum di 2mila euro, a favore dei lavoratori la cui attività sia connessa al transito delle navi nella laguna di Venezia (Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca) interdetto a partire dal 1°agosto 2021, stanziamento raddoppiato a 10 milioni di euro nel 2022 dopo la pubblicazione, da parte del Ministero del Lavoro, del nuovo decreto 31 gennaio  2023 , in data 9 marzo 2023.

Con la circolare 83 2023, si rendono note le istruzioni operative INPS su domande e pagamenti: la piattaforma per le domande sarà attiva dal 4 ottobre al 30 novembre 2023; l’indennità spetta a:

a) lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto (9 marzo 2023) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
c) lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile).

Sono esclusi coloro: che l’abbiano già percepita per l’annualità 2021; siano titolari di altra misura di sostegno al reddito; siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità; siano titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità

Come specificato dalla circolare INPS 54 2022, l”indennità “Grandi navi” è soggetta a: ritenuta alla fonte a titolo d’acconto se sostituisce un reddito di lavoro di dipendente. In tale caso, l’Istituto è tenuto anche a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno; ritenuta alla fonte a titolo d’acconto se sostituisce un reddito da lavoro autonomo.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

All’INPS  entro il 30 novembre  2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal 3 ottobre 2023  sul portale web dell’Istituto,  con una delle seguenti credenziali con Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS); oppure tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Si accede alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” su www.inps.it oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; selezionando la voce corrispondente alla categoria di appartenenza  sotto la voce “Indennità Grandi Navi 2022” tra :
– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori a tempo determinato;
–  Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori in somministrazione;
– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori intermittenti;
– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori autonomi occasionali.

Circolare INPS 83 2023 scaricabile su www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.10.circolare-numero-83-del-03-10-2023_14284.html


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