Porti, “Tempi di attesa e tempi di carico e scarico sono separati”. Federlogistica: “Bene chiarimenti del Mit sulle norme”


Porti, “I tempi di attesa e tempi di carico e scarico delle merci sono separati”. Federlogistica soddisfatta per i chiarimenti del Mit sulle norme"

“Finalmente una misura pragmatica e immediatamente operativa che, come sta dimostrando anche la reazione del mercato, va incontro alle esigenze e risolve, certo in parte, problematiche emergenziali dei servizi di autotrasporto delle merci e dell’intera filiera della logistica”. Così Federlogistica-Conftrasporto, che ha portato avanti con decisione queste istanze, esprime, per voce del Presidente Davide Falteri, piena soddisfazione per la nota ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. n. 13485/2025) che chiarisce in modo definitivo l’applicazione dell’art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005, come modificato dall’art. 4 del Decreto-Legge 73/2025, in materia di tempi di carico e scarico delle merci nonché per le ricadute pratiche che sta generando presso le imprese di autotrasporto.

“L’intervento del MIT, firmato dal Capo Dipartimento Ing. Stefano Fabrizio Riazzola, recepisce pienamente le nostre indicazioni – ha dichiarato Davide Falteri – e, anche alla luce dalle prime verifiche sul campo, genera certezza su un tema da noi evidenziato con forza, che aveva generato forti incertezze operative e interpretative all’interno della filiera logistica e dell’autotrasporto”.

In particolare, la circolare ministeriale conferma che:
• la franchigia di attesa ai fini di carico e scarico è fissata tassativamente in 90 minuti, decorrenti dall’arrivo del veicolo nel luogo indicato per le operazioni; superato tale termine, al vettore spettano 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo;
• l’indennizzo è dovuto anche per il superamento dei tempi contrattuali di carico o scarico, senza ulteriori franchigie;
• la norma non consente deroghe pattizie e sancisce la responsabilità solidale di committente e caricatore nel pagamento dell’indennizzo, salvo diritto di rivalsa;
• soprattutto, viene chiarito che i tempi di attesa e i tempi di carico/scarico sono concetti distinti: i 90 minuti di franchigia si riferiscono esclusivamente all’attesa del mezzo, mentre le operazioni di carico e scarico non rientrano in tale periodo e possono anch’esse generare diritto all’indennizzo se superano i tempi contrattuali previsti.

“Con questo intervento – ha aggiunto Falteri – si completa la prima fase di un nostro confronto costruttivo con il MIT che ha avuto come obiettivo la tutela del lavoro degli operatori e la trasparenza nei rapporti contrattuali tra vettori, committenti e terminalisti. La logistica italiana può ora contare su una regola chiara e condivisa, utile a ridurre i contenziosi e migliorare l’efficienza del sistema”.

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